Vendita al dettaglio di prodotti agricoli
I produttori agricoltori possono esercitare la vendita diretta di prodotti di propria produzione
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Termine procedimentale: 30 giorni
Descrizione
I produttori agricoltori, come tali iscritti nel registro della Camera di Commercio, possono esercitare la vendita diretta, su area pubblica o su un’area della quale hanno la disponibilità, di prodotti di propria produzione presentando al Comune un’apposita SCIA a cui dovrà essere allegata la DIA Sanitaria – Modello 2 (da presentarsi alla ASL e, p.c. al Comune).
Normative di riferimento
- Legge 59/63, 276/98, 231/05, 296/06;
- D.Lgs. 228/01, 99/04; D.M. 20/11/07.
Cosa fare
Eventuali informazioni possono richiedersi direttamente al responsabile del procedimento
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Non previsto
Strumenti di tutela
Ricorso giurisdizionale al T.A.R.