UNIONI CIVILI

Informazioni Generali Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una...

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Informazioni Generali

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28/07/2016 del Dpcm n. 144 del 23/07/2016, che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle unioni civili regolate dalla legge 76/2016, sono attivate le procedure per l’attuazione del nuovo istituto.
Nei sei mesi successivi dall’entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016, quindi entro il 5 dicembre 2016, dovranno essere adottati dal Governo uno o più decreti legislativi al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

Regolamentazione delle unioni civili

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;

sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;

sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile;
- per rettificazione di sesso.

Chi ha contratto matrimonio all’estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero, è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Per la relativa disciplina è necessario attendere l’emanazione dei decreti legislativi da parte del Governo (entro il 5 dicembre 2016).

Richiesta e costituzione dell'unione civile

Fase istruttoria
Le persone interessate devono comunicare i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna il modulo di comunicazione dati. Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

I moduli possono essere:

trasmessi via email all'indirizzo statocivile@comune.sanvitodeinormanni.br.it o via pec all'indirizzo demograficisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

trasmessi via fax al numero 0831 955266;

consegnati all'ufficio Stato Civile;

Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio Stato Civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio Stato Civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile
Entrambi le parti devono presentarsi all'ufficio Stato Civile nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile. L’Ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile
Nel giorno concordato con l’ufficio, entrambe le parti alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, dovranno rendere all’Ufficiale di stato civile, dichiarazione di voler costituire tra loro una unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di mancata comparizione
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti, e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
L'atto dell’unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Normativa di riferimento

Dpcm n. 144 del 23 luglio 2016 “ Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.

Il Responsabile del Servizio

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