Rilascio contrassegno parcheggio per disabili

Le persone disabili con capacità deambulatoria impedita o sensibilmente ridotta o non vedenti, possono richiedere l'autorizzazione al transito ed alla sosta per i veicoli a servizio delle stesse, mediante il rilascio del contrassegno speciale.

Descrizione

Le persone disabili con capacità deambulatoria impedita o sensibilmente ridotta o non vedenti, possono richiedere l'autorizzazione al transito ed alla sosta per i veicoli a servizio delle stesse, mediante il rilascio del contrassegno speciale previsto dal Codice della Strada.
NOTA BENE: dal 15 SETTEMBRE 2012 il contrassegno rilasciato ha validità su tutto il territorio nazionale, ed è riconosciuto negli Stati membri dell’Unione europea.
La DOMANDA su carta semplice, il cui modello prestampato è ritirabile presso il Comando di P.M. (o scaricabile nella sezione modulistica), va presentata al Comune di San Vito dei Normanni - Polizia Municipale allegando:
1) certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda per i Servizi Sanitari locale di appartenenza, ovvero copia del verbale delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che riporti esplicitamente l'esistenza dei requisiti sanitari necessari al rilascio del contrassegno per disabili, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale e che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. In particolare deve essere esplicitamente indicato che la persona “ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ex art.381 del DPR 485/92.
L’attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381, comma 3, è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:
a. invalido civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
b. cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138);
Al di fuori dei casi testé citati, il cittadino interessato, già riconosciuto invalido o soggetto disabile precedentemente all’entrata in vigore della l. 5/12 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012), richiede alla Commissione per la legge n.104/92, operante presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza, di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini di ottenere l’apposita certificazione da allegare alla domanda, volta al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili, da presentare al Comune di residenza.

2) fotocopia di un valido documento d'identità del titolare del contrassegno e dell’eventuale delegato.
3) due foto del titolare del contrassegno, in formato tessera.

DELEGA:
- è possibile delegare una terza persona per PRESENTARE LA DOMANDA, che deve essere comunque sottoscritta dal diretto interessato (allegare alla delega le copie complete dei documenti d'identità di delegato e delegante);
- il RITIRO DEL CONTRASSEGNO NON PUO' ESSERE DELEGATO, in quanto il titolare deve apporre la propria firma sul contrassegno stesso.
Per le PERSONE INABILI A TEMPO DETERMINATO in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato (con le stesse modalità di rilascio previste per i contrassegni di durata quinquennale).
Alla SCADENZA, per ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno, è necessario fissare una nuova visita presso l’Ufficio medico-legale dell’Azienda per i Servizi Sanitari.
Il RINNOVO è' possibile SOLO CON I PERMESSI DI DURATA QUINQUENNALE.
In questi casi basta la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
IL CONTRASSEGNO E' PERSONALE E PERTANTO UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DELL'INTESTATARIO.DEVE ESSERE ESPOSTO IN ORIGINALE IN MODO BEN VISIBILE SUL PARABREZZA ANTERIORE DEL VEICOLO AL SERVIZIO DELLA PERSONA DISABILE.
AL MOMENTO DEL RITIRO DEL NUOVO CONTRASSEGNO, QUELLO SCADUTO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ALL’UFFICIO PERMESSI.

Normative di riferimento

- D.Lgs.285/92 art.188;
- D.P.R.495/92 art.381;
- Deliberazione Regione Puglia n.959/2014 (Linee guida ai fini del rilascio del contrassegno H).

Cosa fare

Per informazioni rivolgersi all’ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via email

Documenti e link

Atti e documenti da allegare all'istanza: elenco documentazione:

Richiesta scritta

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