Richiesta scritta
Rateazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al CDS
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Termine procedimentale: 90 giorni
Descrizione
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate (con ciò intendendosi chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16) possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. La richiesta (da presentarsi entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione e la cui presentazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso ) va presentata al Sindaco (Responsabile del Servizio). Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, il Responsabile dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta. In caso di accoglimento dell'istanza, il Comando provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo atto.
Normative di riferimento
D.Lgs.285/1992 art. 202 bis
Cosa fare
Per informazioni rivolgersi all’ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via email
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il procedimento non prevede spese a carico degli interessati
Strumenti di tutela
Ricorsi amministrativi previsti dal Codice della Strada