Autorizzazione al transito di trasporti eccezionali
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Termine procedimentale: 30 giorni
- Silenzio assenso: Sì
Descrizione
I veicoli che nella propria configurazione di marca superino per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 CdS e i trasporti in condizioni di eccezionalità devono essere autorizzati dall’Ente proprietario della Strada. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Dopo aver curato l’istruttoria nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti, indennizzo per l’usura stradale ed un servizio di scorta tecnica.
Normative di riferimento
D.Lgs.285/1992 art. 10
Cosa fare
Per informazioni rivolgersi all’ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via email
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il procedimento non prevede spese a carico degli interessati
Strumenti di tutela
Non previsti