Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
Potranno votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in UE, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.
A tal fine gli elettori che si trovino per i suddetti motivi in altro Paese UE e i loro familiari conviventi dovranno far pervenire, come da normativa vigente, entro e non oltre il 18 febbraio 2026, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, sul modello allegato al presente avviso.
Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato unitamente ad un documento d'identità in corso di validità all'indirizzo PEC del Comune: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it