Descrizione
IL SINDACO
Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato per il giorno 31 dicembre 2025 presso Villa Europa (Villa comunale) nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni (BR) la manifestazione denominata “Capodanno in Villa”;
Considerato che è previsto in occasione del predetto evento un significativo afflusso di persone e che, pertanto, è necessario adottare adeguate misure organizzative e di sicurezza, al fine di tutelare l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il regolare svolgimento della manifestazione;
Viste la Relazione tecnica sostitutiva e il Piano di gestione delle emergenze e dell’evacuazione redatti con riferimento all’evento in oggetto dal tecnico incaricato il cui contenuto qui si intenda interamente richiamato e condiviso;
Considerato che il citato Piano di sicurezza prescrive la necessita che l’intera area della manifestazione sia lasciata sgombra da qualsiasi ostacolo, rifiuto o materiale combustibile;
Considerato che il Piano citato contempla – come da planimetria allegata – spazi di sicurezza, varchi di uscita ed aree di sosta per accostamento mezzi di soccorso;
Considerato che:
- il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
Rilevato che le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché rischio di incidenti con lesioni alle persone;
Rilevato, altresì, l’esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:
- a limitare la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro, latta e plastica con tappo;
- a limitare nell’area interessata da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell’esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
- a prevenire e contrastare i rischi per l’incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e/o privati connessi all’abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro, latta e plastica con tappo;
- a disciplinare per lo svolgimento di tale manifestazione gli aspetti inerenti le emissioni sonore, atteso che in caso contrario le stesse possono arrecare grave nocumento alla quiete pubblica e al diritto al riposo delle persone, diritto da tutelare al fine di evitare turbative di ordine sociale e alla sicurezza pubblica, disciplinando gli orari di svolgimento della manifestazione nel rispetto della normativa di riferimento e delle deroghe previste;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro, in latta e plastica con tappo al fine di preservare la sicurezza urbana;
Ritenuto pertanto, altresì, necessario disciplinare, altresì, gli orari di intrattenimento svolto all’aperto e contemperare le esigenze della comunità in tutte le sue articolazioni sociali, assicurando il diritto allo svago ed al divertimento con il diritto al riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, stabilendo, limitatamente all’evento, una deroga alle emissioni sonore;
Visti gli art. 650 e 703 del C.P.;
Vista la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;
Richiamata:
- la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”;
- la Legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- la direttiva del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto “D.lgs 29 luglio 2015, n.123 (…). Limitazioni alla vendita – Direttive”;
Visto l’art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (…) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;
Viste:
- la Circolare del Capo della Polizia, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n. 11464 del 19.06.2017;
- la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- l’ Ordinanza n. 255 del Presidente della Giunta della Regione Puglia e linee guida allegate;
- le Linee guida “Cinema e Spettacoli dal vivo” della Regione Puglia in attuazione del D.L. n. 52/2021;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2025 fino alle 06,00 del 01 gennaio 2026, in relazione all’evento denominato “Capodanno in Villa”:
IL DIVIETO:
- di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande; pertanto, la somministrazione e la vendita di bevande, può avvenire in bicchieri/contenitori siano essi di plastica o di vetro, purché l’utilizzo di bicchiere/contenitore di vetro avvenga esclusivamente all’interno di locali e/o esercizi commerciali. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo per l’esercente di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- limitatamente all’area di svolgimento dell’evento, siccome individuata dalla planimetria allegata al piano di sicurezza, il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche;
- per i consumatori di utilizzare bottiglie/contenitori di vetro di qualsiasi genere nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- di apertura di distributori automatici di bevande, che dovranno restare nell’orario indicato disattivati;
La violazione alle disposizioni di cui innanzi ove il fatto non costituisca reato, saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Visti:
- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. n 3/2002 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16 novembre 1999, n. 215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 14.1 1.1997,"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D. Lgs. 267/000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 24/2015;
- il DPR n. 227/2011;
- il D. Lgs. 42/2017;
DISPONE
la deroga al limite delle emissioni sonore di cui alla legge n. 447/1995 e alla Legge Regionale 12.02.2002 n. 3, come segue, dalle ore 20:30 del 31 dicembre 2025 sino alle ore 02.30 del 01 Gennaio 2026 in occasione dell’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale presso Villa Europa (Villa comunale).
Nei confronti dei contravventori della presente ordinanza, relativamente al superamento dei limiti di emissione sonora, saranno applicate le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui alla legge regionale n.3 del 12 febbraio 2002, art. 18: da € 260.00 a € 1.100,00;
AVVISA
Che l’efficacia del presente provvedimento è limitata ai giorni e nelle ore previste dalle manifestazioni programmate e regolarmente autorizzate;
Che l’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce più grave reato;
DISPONE
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sia notificato a mezzo PEC:
- Alla Prefettura di Brindisi;
- Alla Polizia Locale;
DEMANDA
Alle forze dell’ordine presenti sul territorio di curare l’osservanza della presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
INFORMA
Che il Presente provvedimento è impugnabile con ricorso al TAR, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, e al Presidente della repubblica, entro 120 giorni dal medesimo termine.
Incarica la Polizia Locale di questo Comune di fornire la collaborazione necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza.
IL SINDACO
Prof.ssa Silvana Errico