Descrizione
Si informa la cittadinanza che, con l’art. 5 della Legge Regionale n. 15/2025, pubblicata sul BURP n. 6 straordinario del 30.09.2025, sono state introdotte rilevanti modifiche alla Legge Regionale 1 dicembre 2017 n. 49, recante: “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”.
In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni di maggiore rilievo:
- ai sensi dell’art. 10 bis, comma 7, della L.R. 49/2017, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediari, attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è tenuto a presentare la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) al SUAP del Comune nel cui territorio l’attività è svolta;
- ai sensi dell’art. 10 quater, comma 8, le strutture già avviate, in qualsiasi forma, alla data di approvazione della norma, sono obbligate a trasmettere la SCIA o la CIA entro 365 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del medesimo articolo.
Il mancato adempimento entro il termine stabilito comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per l’esercizio dell’attività in assenza di SCIA o CIA.
Si precisa che:
- il termine ultimo per adempiere all’obbligo di cui all’art. 10 quater, comma 8, è fissato al 29 settembre 2026;
- la presentazione della SCIA e della CIA dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it; eventuali trasmissioni effettuate con modalità differenti non saranno considerate valide e saranno automaticamente archiviate.
La legge regionale sopra richiamata è allegata al presente avviso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il SUAP comunale ai seguenti recapiti: tel. 0831955218, mail: cnigro.attivitaproduttive@comune.sanvitodeinormanni.br.it.