Descrizione
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI
IL SINDACO
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito, da ultimo, dall’art. 9, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che prevede l’affissione di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per oggetto: “Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’Amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali 3 febbraio 2000, n. 9;
Visto che nel predetto Albo possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989;
RENDE NOTO CHE
tutti gli elettori ed elettrici del Comune, in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro novembre p.v.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, così come novellati dall’art. 1-ter del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 2025 n. 72, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
- coloro che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizi presso gli uffici elettorali comunali;
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Elettorale comunale e sul sito istituzionale dell’Ente. Ai sensi della normativa vigente, in caso di esito istruttorio positivo, l’iscrizione nell’Albo comunale decorrerà dal prossimo anno.
Gli elettori già iscritti nell’albo:
- sono tenuti a comunicare all’Ufficio Elettorale ogni variazione in relazione alla professione ovvero se incorsi nelle cause di incompatibilità di cui sopra;
- possono chiedere, entro novembre p.v, di essere cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi.
San Vito dei Normanni, li 30 settembre 2025
IL SINDACO
Prof.ssa Silvana Errico