MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19

In allegato ordinanza del Sindaco che stabilisce misure più restrittive per contrastare la diffusione da Coronavirus

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Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DPCM del 3 Novembre Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;
Visto in particolare l’art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, punti:
3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ravvisato, attraverso le informazioni raccolte dalle Forze di Polizia e le segnalazioni di cittadini, che in Ville e Parchi comunali e in alcune vie del centro abitato si verifica lo stazionamento contemporaneo di più persone – soprattutto minori - tale da non garantire il costante il rispetto della distanza interpersonale di almeno m.1;
Ravvisato che l’assenza di sistemi di contingentamento degli accessi presso esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa classificati come medie strutture di vendita è potenzialmente idoneo a favorire l’assembramento all’interno di tali strutture;
Ritenuto di dover adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale, provvedimenti in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 anche più restrittivi rispetto ad alcune misure valevoli sul territorio nazionale, anche in considerazione dell’attuale collocazione della Regione Puglia tra quelle caratterizzate da scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;
Visto l’art.50 del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale” in particolare in qualità di Autorità sanitaria locale
Con decorrenza 21 novembre 2020
1. A partire dalle 18,00 e fino alle 05,00 del giorno successivo è vietato: L’accesso in Ville e Parchi pubblici;
Lo stazionamento, inteso quale sosta rispetto alla circolazione a piedi, nelle
seguenti vie:
Diaz;
Cavour;
Battisti;
Crispi;
V.Carbotti;
P.zza Pertini;
Rione Giovanni XXIII.
ORDINA
2) I titolari delle medie strutture di vendita dovranno predisporre adeguati sistemi di contingentamento degli accessi tali da garantire che siano evitati assembramenti e che, comunque, sia costantemente assicurata proporzionalità tra numero di clienti presenti e superficie di vendita;
- A chiunque spetti di osservare e far osservare le prescrizioni di cui al presente 

 Il provvedimento è reso di pubblica conoscenza mediante affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio telematico per quindici giorni consecutivi.
Avverte
che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta ai sensi del D.L. 83/20 il pagamento di una sanzione da € 400,00 a 1.000,00.
Dispone
che copia della presente Ordinanza sia notificata a: Prefettura, Questura, Compagnia Carabinieri, Comando di P.L.
Avverte
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Sindaco
ERRICO SILVANA 

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