Rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Termine procedimentale: Il certificato viene rilasciato in tempo reale. Le certificazioni relative ai sottoscrittori delle liste a favore di candidati vengono rilasciate entro 24 ore dalla richiesta; per le richieste riguardanti i referendum il termine è di 48 ore
Descrizione
Il certificato riporta i dati anagrafici e il numero di iscrizione nelle liste elettorali generali della persona. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta nella quale si specifica l’uso e fotocopia di un documento di identità del richiedente
Normative di riferimento
- Legge n. 147 del 25 maggio 1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
- Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
- T. U. n. 223 del 20 marzo 1967 "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
- T. U. n. 570 del 16 maggio 1960 "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";
- T. U. n. 361 del 30 marzo 1957 "Norme per la elezione della Camera dei Deputati".
Cosa fare
Per informazioni rivolgersi all’ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via email
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il procedimento non prevede spese a carico degli interessati
Strumenti di tutela
Il rilascio del certificato è subordinato all’iscrizione nelle liste elettorali. Il cittadino può presentare ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Commissione Elettorale Circondariale.