Richiesta (domanda in carta semplice)
Verifica della numerazione civica o nuova assegnazione in assenza di interventi edilizi
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Termine procedimentale: 30 giorni (art. 2 comma 2 Legge 241/90)
Descrizione
Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili. Il procedimento si avvia su istanza di parte quando l'interessato debba verificare l'avvenuta istituzione di un numero civico o interno
Normative di riferimento
Art.42 D.P.R.30.05.1989 n.° 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
Cosa fare
Per informazioni rivolgersi all’ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via email
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il procedimento non prevede spese a carico degli interessati
Strumenti di tutela
Ricorso in via amministrativa per segnalazione errori o omissioni: inoltro di segnalazione scritta, a mezzo Raccomandata o PEC, ricorso al TAR per vizi di legittimità nel procedimento (per il tramite di un Avvocato amministrativista), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (va proposto entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento, va notificato ad almeno uno dei controinteressati (coloro che hanno un interesse contrario a quello del ricorrente) e presentato con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto